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Art. 33a Oggetto della riduzione della rendita al raggiungimento dell’età di riferimento 8081
1 La riduzione secondo l’articolo 20 capoverso 2ter della legge è calcolata sull’ammontare della rendita d’invalidità o della rendita complementare, comprese le indennità di rincaro. 2 Dopo la rettifica della rendita complementare secondo l’articolo 33 capoverso 2 o dell’indennità di rincaro, la riduzione è calcolata sul nuovo ammontare. 80 Introdotto dal n. I dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). 81 Nuovo testo giusta l’all. n. 9 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506). |