Art. 33b Riduzione della rendita al raggiungimento dell’età di riferimento in caso di infortuni plurimi 8283
1 Se il beneficiario di una rendita d’invalidità subisce un altro infortunio assicurato che provoca un aumento della rendita d’invalidità, la riduzione si applicherà singolarmente a ogni parte della rendita ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2ter della legge. A tal fine sono determinanti:
2 Per stabilire il valore dei punti percentuali della riduzione annua, è determinante il grado dell’invalidità effettiva al raggiungimento dell’età di riferimento. Tale valore dei punti percentuali deve essere applicato all’intero ammontare della rendita.87 3 All’atto della prima fissazione della rendita dopo più infortuni invalidanti l’età dell’assicurato al momento del primo infortunio invalidante è determinante per stabilire l’entità della riduzione. 82 Introdotto dal n. I dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). 83 Nuovo testo giusta l’all. n. 9 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506). 84 Nuovo testo giusta l’all. n. 9 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506). 86 Nuovo testo giusta l’all. n. 9 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506). 87 Nuovo testo giusta l’all. n. 9 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506). |