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Art. 33c Riduzione della rendita al raggiungimento dell’età di riferimento in caso di ricaduta e conseguenze tardive 8889
1 Per stabilire l’entità della riduzione secondo l’articolo 20 capoverso 2quater della legge, è determinante il numero di anni interi dal compimento dei 45 anni fino all’insorgere dell’incapacità lavorativa che ha ripercussioni sulla rendita dopo il compimento dei 60 anni. L’aliquota della riduzione si applica alla prima rendita o alla quota dell’aumento della rendita preesistente. 2 Le regole di riduzione di cui al capoverso 1 valgono anche per le ricadute e le conseguenze tardive con ripercussioni sulla rendita indipendentemente dall’età al momento dell’infortunio. 88 Introdotto dal n. I dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). 89 Nuovo testo giusta l’all. n. 9 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506). |