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Art. 4 Lavoratori mandati all’estero
Il rapporto assicurativo non viene interrotto se il lavoratore era assicurato d’obbligo in Svizzera immediatamente prima di essere mandato all’estero e se resta vincolato da un rapporto di lavoro a un datore di lavoro con domicilio o sede in Svizzera, mantenendo nei suoi riguardi un diritto al salario. Il rapporto assicurativo si protrae per due anni.24 Su richiesta, l’assicuratore può protrarre questa durata per sei anni in tutto. 24 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). |