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Art. 40 Affiliati
1 Gli affiliati, per i quali erano assunte gratuitamente e in modo durevole le spese di mantenimento e d’educazione all’epoca dell’infortunio, sono parificati ai figli secondo l’articolo 30 capoverso 1 della legge. 2 Il diritto alla rendita si estingue quando l’affiliato ritorna presso i suoi genitori o quando questi lo mantengono. 3 Gli affiliati beneficiari di una rendita non possono richiederne un’altra alla morte del padre o della madre. |