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Art. 48 Infortunio per propria colpa 107
Anche se è provato che l’assicurato intendeva suicidarsi o automutilarsi, l’articolo 37 capoverso 1 della legge non è applicabile se l’assicurato, al momento dell’azione e senza propria colpa, era completamente incapace di agire ragionevolmente, o se il suicidio, il tentato suicidio o l’automutilazione vanno indubbiamente ascritti ad un infortunio assicurato. 107 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). |