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Art. 53 Notifica dell’infortunio
1 L’infortunato o i suoi congiunti devono notificare tempestivamente l’infortunio al datore di lavoro, al servizio competente dell’assicurazione contro la disoccupazione, all’ufficio AI o all’assicuratore, fornendo informazioni riguardanti:114
2 Il datore di lavoro esamina immediatamente le cause e le circostanze dell’infortunio professionale; in caso d’infortunio non professionale egli rileva nella notifica dell’infortunio le indicazioni dell’assicurato. L’infortunato riceve una scheda d’infortunio, eccetto nei casi di poco conto; conserva questa scheda fino al termine della cura medica e la restituisce quindi al datore di lavoro che la inoltrerà all’assicuratore. 3 Gli assicuratori mettono a disposizione gratuitamente i formulari per la notifica dell’infortunio o della malattia professionale. Questi formulari devono essere riempiti in modo completo e conforme alla verità dal datore di lavoro, dal servizio competente dell’assicurazione contro la disoccupazione, dall’ufficio AI o dal medico curante e consegnati senza indugio all’assicuratore competente. Devono contenere in particolare le indicazioni necessarie a:116
4 Gli assicuratori possono emanare direttive sulla notifica degli infortuni o delle malattie professionali da parte di datori di lavoro, servizi competenti dell’assicurazione contro la disoccupazione, uffici AI, lavoratori e medici.117 5 La notifica dell’infortunio allʼINSAI non esime dall’obbligo di annunciare di cui all’articolo 42 capoverso 1 dell’ordinanza del 31 agosto 1983118 sullʼassicurazione contro la disoccupazione.119 114 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706). 115 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). 116 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706). 117 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706). 119 Introdotto dal n. I dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). |