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Art. 60 Autopsie e misure analoghe
1 L’assicuratore può ordinare un’autopsia o misure analoghe su una persona deceduta in seguito a un infortunio o a una malattia professionale se, a ragion veduta, queste misure permettono di meglio chiarire la fattispecie determinante per le prestazioni. È considerata in particolare misura analoga all’autopsia il prelievo muscolare per stabilire il tasso d’alcolemia. 2 L’autopsia non può essere praticata se i congiunti prossimi vi si oppongono o se essa contrasta con una volontà espressa dal defunto.129 Si considerano congiunti prossimi, per le persone sposate, il coniuge e, per le persone non sposate o vedove, i genitori o i figli maggiorenni. La data dell’autopsia va scelta in modo che i congiunti prossimi, in condizioni normali, possano opporvisi, ciò non potendo comunque compromettere l’accertamento. 129 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). |