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Art. 67
1 Gli assicuratori garantiscono agli assicurati cure sufficienti, di qualità e appropriate a costi il più possibile convenienti. 2 Le cure mediche e i mezzi ausiliari sono appropriati se sono idonei e necessari a conseguire l’obiettivo legale ragionevolmente commisurato tra costi e benefici secondo le circostanze concrete del caso specifico. |