Art. 69 Chiropratici, personale paramedico e laboratori 139
Gli articoli 44 e 46–54 dell’ordinanza del 27 giugno 1995140 sull’assicurazione malattie sono validi anche per l’abilitazione dei chiropratici, delle persone che dispensano cure previa prescrizione medica e delle organizzazioni che le occupano (personale paramedico) e dei laboratori, a praticare nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni.141 Il DFI può designare altre persone che possono praticare per l’assicurazione contro gli infortuni nei limiti di un’autorizzazione cantonale. 139Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 27 giu. 1995 sull’assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 3867). 141 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). |