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Art. 69a
1 I fornitori di prestazioni devono indicare nelle loro fatture:
2 Nella fattura, le prestazioni a carico dell’assicurazione contro gli infortuni devono essere chiaramente distinte dalle altre prestazioni. 3 Per le analisi, la fatturazione al debitore della rimunerazione è effettuata esclusivamente dal laboratorio che ha eseguito l’analisi.144 144 Introdotto dal n. I dell’O del 6 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3255). |