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Art. 72 Obblighi degli assicuratori nonché dei datori di lavoro, dei servizi competenti dell’assicurazione contro gli infortuni e degli organi esecutivi competenti dell’assicurazione per l’invalidità 156
1 Gli assicuratori provvedono a che i datori di lavoro, i servizi competenti dell’assicurazione contro la disoccupazione e gli organi esecutivi competenti dell’assicurazione per l’invalidità secondo l’articolo 53 capoverso 1 LAI157 siano sufficientemente informati in merito all’applicazione dell’assicurazione contro gli infortuni. 2 I datori di lavoro, i servizi competenti dell’assicurazione contro la disoccupazione e gli organi esecutivi competenti dell’assicurazione per l’invalidità secondo l’articolo 53 capoverso 1 LAI sono obbligati a trasmettere queste informazioni ai dipendenti o alle persone di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c della legge e a informarli in particolare della possibilità degli accordi di protrazione dell’assicurazione. 156 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706). BGE
150 V 188 (8C_434/2023, 8C_436/2023) from 10. April 2024
Regeste: Art. 3 Abs. 2, 3 und 5, Art. 77 UVG; Art. 7 Abs. 1 lit. b, Art. 100 Abs. 1 UVV; mehrere Unfallereignisse; Ende der Versicherungsdeckung bei rückwirkender Leistungseinstellung. Durch die rückwirkende Einstellung der vorübergehenden Leistungen wird der Anspruch auf die bereits ausbezahlten Leistungen nicht nachträglich hinfällig, wenn kein Rückkommenstitel vorliegt. Ein durch Taggeldzahlungen aufrechterhaltener Unfallversicherungsschutz bleibt somit trotz rückwirkender Leistungseinstellung bestehen (E. 7.3.5). |