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Art. 8 Prolungamento dell’assicurazione mediante convenzione 31
Le convenzioni individuali o collettive con l’assicuratore relative al prolungamento dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali devono essere concluse prima della scadenza del rapporto d’assicurazione. 31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). |