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Art. 81 Fabbricazione di bevande 168
Sono considerati aziende per la fabbricazione di bevande ai sensi dell’articolo 66 capoverso 1 lettera k della legge anche i commerci di bevande all’ingrosso e i depositi di bevande connessi a imprese di trasporto. 168 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). |