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Art. 85 Aziende di lavoro temporaneo 170
Le aziende di lavoro temporaneo ai sensi dell’articolo 66 capoverso 1 lettera o della legge comprendono il proprio personale e quello fornito a prestito. 170 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). |