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Art. 129 Importo dell’indennità giornaliera 245
1 Durante i periodi di attesa o di sospensione l’indennità giornaliera dell’assicurazione contro gli infortuni corrisponde all’indennità netta dell’assicurazione contro la disoccupazione secondo gli articoli 22 e 22a della legge del 25 giugno 1982246 (LADI) sull’assicurazione contro la disoccupazione che sarebbe versata senza periodi di attesa o di sospensione. 2 Oltre all’indennità giornaliera, l’assicurazione contro gli infortuni versa i supplementi per l’importo degli assegni legali per i figli e per la formazione previsti dall’articolo 22 capoverso 1 LADI. 3 In caso d’infortunio nell’ambito di un programma per l’occupazione temporanea o di una pratica professionale, l’indennità giornaliera corrisponde a quella che sarebbe accordata all’assicurato se non partecipasse a un programma per l’occupazione temporanea o non svolgesse un periodo di pratica professionale. 245 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). |