Art. 1 Definizioni
(art. 2 LAlc) Nella presente ordinanza s’intende per: - a.
- bevanda distillata: etanolo e bevande spiritose;
- b.
- etanolo: l’alcol etilico (C2H5OH) in tutte le sue forme, qualunque sia il modo di produzione e impiego; qualsiasi altro tipo di alcol destinato all’uso come bevanda o genere di consumo e utilizzabile come surrogato dell’alcol etilico è considerato come etanolo ai fini della presente ordinanza;
- c.
- bevanda spiritosa: bevanda contenente etanolo ottenuto mediante la distillazione o altri procedimenti tecnici; ai fini della presente ordinanza si intende per bevanda spiritosa anche l’etanolo puro o diluito destinato al consumo umano;
- d.
- prodotti alcolici ottenuti esclusivamente mediante fermentazione:
- 1.
- i prodotti definiti nella legislazione sulle derrate alimentari come birra, vino, sidro o vino di frutta non contenenti più del 15 per cento di volume di alcol, senza aggiunta di bevande distillate,
- 2.
- i vini naturali di uve fresche non contenenti più del 18 per cento di volume di alcol, senza aggiunta di bevande distillate;
- e.
- agricoltore: gestoreai sensi dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sulla terminologia agricola che dirige un’azienda di almeno un ettaro di superficie agricola utile, oppure di almeno 50 are in caso di colture speciali o di almeno 30 are in caso di vigneti in zone di forte pendenza o in zone terrazzate;
- f.
- distilleria agricola: distilleria domestica conformemente all’articolo 14 LAlc;
- g.
- produttore professionale: titolare di un’azienda commerciale la cui produzione annua supera regolarmente i 200 litri di alcol puro;
- h.
- piccolo produttore: persona la cui produzione non supera i 200 litri di alcol puro all’anno.
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