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Art. 11 Dispositivi di controllo
(art. 7 cpv. 3 LAlc) 1 L’UDSC può prescrivere i dispositivi di controllo che reputa necessari. Le spese possono essere addossate al titolare della distilleria. 2 I dispositivi di controllo sono collocati e tolti esclusivamente dagli organi dell’UDSC. L’UDSC può autorizzare il titolare della distilleria a collocare e togliere il dispositivo di controllo. 3 Qualsiasi guasto o irregolarità deve essere notificato immediatamente. |