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Art. 25 Principio
(art. 34 cpv. 2 e 3 LAlc) 1 Nei depositi fiscali si possono produrre, gestire e immagazzinare in sospensione d’imposta bevande distillate di proprietà del gestore del deposito. 2 La gestione deve essere organizzata in modo che sia possibile verificare l’entrata, la produzione, la lavorazione o trasformazione e il prelievo della merce. 3 Gli spazi adibiti alla vendita devono essere indicati chiaramente e separati dal deposito fiscale. 4 L’UDSC può stabilire nei singoli casi e secondo il tipo di merce e di attività altri requisiti necessari a garantire la sicurezza fiscale. |