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Art. 30 Obbligo fiscale
(art. 34 cpv. 3 LAlc) 1 L’obbligo fiscale sorge nel momento in cui le bevande distillate sono trasferite dal deposito fiscale e immesse in libero consumo o allorquando si constatano ammanchi non ammessi in franchigia d’imposta ai sensi dell’articolo 64. 2 Chiunque esporta bevande distillate in sospensione d’imposta rimane assoggettato all’imposta finché l’ufficio doganale constata l’avvenuta esportazione. 3 Per il trasporto si applicano per il resto le disposizioni dell’articolo 45. |