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Art. 4 Condizioni per il rilascio della concessione
(art. 5 cpv. 4 LAlc) 1 Per ottenere la concessione di distilleria professionale o di distilleria per conto di terzi, il titolare dell’azienda o il gerente responsabile deve possedere, oltre alle attitudini professionali e personali, l’esercizio dei diritti civili. 2 La concessione può essere rifiutata o ritirata se il titolare o gerente è stato punito per infrazione grave o ripetuta contro la legislazione sull’alcol o sulle derrate alimentari o contro analoghe prescrizioni estere. 3 Per determinare la quantità di bevande distillate prodotta, le distillerie professionali e le distillerie per conto di terzi devono disporre di recipienti, bilance o contatori conformi alle disposizioni dell’ordinanza del 15 febbraio 20064 sugli strumenti di misurazione e alle pertinenti disposizioni d’esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia. 4 Per l’immagazzinamento delle bevande distillate, le distillerie professionali devono disporre di recipienti conformi alle direttive dell’UDSC. |