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Art. 56 Norme particolari applicabili agli agricoltori
(art. 16 LAlc) 1 Gli agricoltori sono tassati per la quantità di bevande spiritose ceduta dietro pagamento o gratuitamente a terzi o per la quale essi non possono far valere un fabbisogno personale in franchigia d’imposta. 2 Gli agricoltori con o senza fabbisogno personale limitato in franchigia d’imposta hanno l’obbligo di notificare all’UDSC qualsiasi consegna. 3 Se nel corso dell’anno contabile vengono ceduti più di 50 litri di bevande spiritose imponibili, la notifica ai fini dell’imposizione avviene alla fine di ogni mese in cui tale quantità è raggiunta o superata. Le quantità inferiori a 50 litri sono assoggettate alla fine dell’anno contabile. 4 Per gli agricoltori con fabbisogno personale limitato in franchigia d’imposta, l’imposizione delle bevande spiritose impiegate che superano la quantità non assoggettata all’imposta avviene alla fine dell’anno contabile. 5 Se la persona assoggettata all’imposta non adempie più i requisiti legali previsti per gli agricoltori nell’articolo 1 lettera e, l’imposizione avviene sino alla fine dell’anno contabile in questione. |