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Art. 60 Restituzione
(art. 23bis cpv. 3 LAlc) 1 La domanda da presentare all’UDSC deve contenere le richieste con le rispettive motivazioni. Alla domanda devono essere allegati i giustificativi principali a fondamento della richiesta. 2 L’UDSC è autorizzato a subordinare la restituzione all’adempimento di determinate condizioni previste ai fini dei controlli. 3 Se non è possibile determinare correttamente l’importo dell’onere fiscale, per la restituzione si può applicare l’aliquota più bassa. 4 La persona assoggettata all’imposta deve conservare per un periodo di cinque anni tutti i documenti rilevanti ai fini della restituzione e su richiesta deve presentarli. 5 Il diritto alla restituzione deve essere fatto valere entro un anno dal momento in cui sorge. |