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Art. 66 Vigilanza sul commercio all’ingrosso e al minuto
(art. 23 cpv. 3 e 42a LAlc) 1 Il commercio all’ingrosso e al minuto di bevande distillate sottostà alla vigilanza dell’UDSC nella misura in cui ciò sia necessario per garantire e sorvegliare la riscossione del dazio doganale e dell’imposta nonché per applicare le altre disposizioni della LAlc e della presente ordinanza. 2 A tale scopo i commercianti all’ingrosso e al minuto di bevande distillate forniscono all’UDSC tutte le informazioni e tutti i documenti commerciali richiesti. L’UDSC è autorizzato a eseguire mediante i propri agenti in ogni momento e senza preavviso controlli dei magazzini e degli altri locali commerciali dei commercianti all’ingrosso e al minuto. |