|
Art. 13a Calcolo dei costi e registrazione delle prestazioni 46
L’ordinanza del 3 luglio 200247 sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie si applica per analogia agli ospedali e alle case di cura di cui all’articolo 22 capoversi 2 e 3 della legge. Sono autorizzati a consultare i documenti le autorità della Confederazione competenti in materia, l’associazione Commissione delle tariffe mediche LAINF e i partner tariffali. 46 Introdotto dall’all. n. 3 dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). 47 RS 832.104 |