|
Art. 25 Determinazione di rendite per menomazione dell’integrità
1 Vi è una rilevante menomazione dell’integrità fisica, psichica o mentale ai sensi dell’articolo 48 capoverso 1 della legge qualora essa corrisponda almeno a un ventesimo della perdita totale di una funzione vitale quale l’udito o la vista.68 2 L’importo minimo per una rendita per menomazione dell’integrità ammonta al 2,5 per cento dell’importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite giusta l’articolo 49 capoverso 4 della legge. Le rendite per menomazione dell’integrità assegnate in caso di menomazioni di singole funzioni vitali sono fissate secondo la gravità della menomazione dell’integrità, in graduazioni di 2,5 per cento tra il 2,5 e il 50 per cento dell’importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite. 3 In caso di menomazioni multiple dell’integrità, gli importi percentuali delle singole menomazioni dell’integrità sono cumulati per determinare la rendita per menomazione dell’integrità. Il valore massimo di una rendita per menomazione dell’integrità ammonta al 100 per cento dell’importo annuo che serve da base per il calcolo. 68 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3883). |