|
|
|
Art. 28a Premio per prestazioni in caso di malattia
1 Il premio mensile per le prestazioni in caso di malattia ammonta a 355 franchi.74 2 Per gli assicurati a titolo professionale, il cui stipendio rientra in una delle seguenti fasce, il premio è ridotto come segue:
3 Determinante per la riduzione è lo stipendio di cui all’articolo 36 dell’ordinanza del 3 luglio 200175 sul personale federale (OPers) comprese le indennità di funzione, le indennità speciali e le indennità in funzione del mercato del lavoro di cui agli articoli 46, 48 e 50 OPers. 4 La parte dei premi relativa al rischio di malattia degli assicurati a titolo professionale impiegati a tempo parziale è uguale a quella dovuta con un impiego a tempo pieno. 74 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5303). |
