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Art. 6 Civili in servizio o in formazione per l’esercito o per la protezione civile 19
1 È considerato civile ai sensi dell’articolo 1a capoverso 1 lettera g numero 4 della legge, segnatamente, chiunque partecipa a esercizi militari e a servizi d’istruzione della protezione civile:20
2 È pure considerato civile ai sensi dell’articolo 1a capoverso 1 lettera g numero 4 della legge chiunque:
19 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195). 20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3937). 21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2751). 22 [RU 200341874327,20052881, 2006 2197all. n. 47, 2009 6617all. n. 3, 2010 6015all. n. 4, 2011 5891, 2014 3545art. 23, 2015 187, 2016 4277all. n. 7, 2018 5343all. n. 7. RU 2020 4995all. n. I]. Vedi ora la LF del 20 dic. 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (RS 520.1). 23 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195). |