Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 13b Rimunerazione delle cure ambulatoriali 48
1 Per la rimunerazione delle cure ambulatoriali l’assicurazione militare stipula con le persone che esercitano una professione medica, il personale paramedico, gli ospedali e le case di cura nonché le imprese di trasporto e di salvataggio convenzioni tariffali e di collaborazione a livello nazionale. Le tariffe per singola prestazione si basano su strutture tariffali uniformi, stabilite a livello nazionale. 2 Il termine per la disdetta di convezioni tariffali e di collaborazione è di almeno sei mesi. 48 Introdotto dall’all. n. 3 dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). |