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Art. 15 Importo massimo del guadagno annuo assicurato in caso di indennità giornaliera e in caso di rendita di invalidità
1 L’importo massimo del guadagno annuo assicurato secondo l’articolo 28 capoverso 4 della legge necessario per determinare l’indennità giornaliera e, secondo l’articolo 40 capoverso 3 della legge, per determinare la rendita d’invalidità ammonta a 156 560 franchi.54 2 Il guadagno il cui importo supera il guadagno massimo assicurato non è preso in considerazione. È fatta salva la determinazione del grado dell’incapacità al lavoro secondo l’articolo 28 capoverso 3 della legge o del grado d’invalidità secondo l’articolo 16 LPGA.55 54 Nuovo testo giusta l’art. 4 cpv. 2 dell’O AM del 25 nov. 2020 concernente l’adeguamento, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5443). 55 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3937). |