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Art. 23 Rendite per un tempo determinato o indeterminato
1 Le rendite d’invalidità sono assegnate per un tempo determinato qualora il grado dell’invalidità non possa essere valutato in modo attendibile e permanente a causa dell’instabilità dell’affezione o delle condizioni di lavoro. 2 Se la rendita insorge dopo che l’assicurato ha raggiunto l’età della rendita AVS, l’assegnazione di una rendita a tempo indeterminato è esclusa. BGE
122 V 426 () from 18. November 1996
Regeste: Art. 28 Abs. 4 UVV. Verfassungs- und Gesetzmässigkeit dieser Bestimmung nach Auseinandersetzung mit der im jüngeren Schrifttum erhobenen Kritik bejaht (Bestätigung der Rechtsprechung). |