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Art. 31 Coordinamento con l’assicurazione contro gli infortuni
1 È tenuto direttamente alle prestazioni, secondo l’articolo 76 della legge, l’assicuratore che deve accordare prestazioni a causa dell’effettivo aggravamento dell’affezione.78 2 Finché è tenuto a versare prestazioni per l’effettivo aggravamento dell’affezione, l’assicuratore deve pure accordare prestazioni per le conseguenze tardive e le ricadute di un infortunio anteriore. Le prestazioni saranno in seguito accordate dall’assicuratore tenuto alle prestazioni per l’infortunio anteriore. 3 Se il beneficiario di una rendita accordata per un infortunio precedente è vittima di un nuovo infortunio che modifica il grado d’invalidità, l’assicuratore tenuto alle prestazioni per il primo infortunio deve continuare a versare la rendita assegnata fino ad allora. Il secondo assicuratore deve accordare una rendita corrispondente alla differenza tra l’invalidità effettiva e quella esistente prima del secondo infortunio. Se l’assicurazione militare, giusta l’articolo 4 capoverso 3 della legge, accorda la rendita intera per l’affezione al secondo organo doppio, l’assicuratore contro gli infortuni che dovrebbe pagare una rendita per questa seconda affezione le versa il valore capitalizzato di questa rendita, senza indennità di rincaro, calcolata secondo le disposizioni legali a lui applicabili. 4 Se l’infortunio è connesso con un’affezione preesistente, l’assicuratore competente al momento del nuovo infortunio è tenuto a versare prestazioni solo per le conseguenze di questo infortunio. 5 Se il diritto alla rendita sussiste sia nei confronti dell’assicurazione contro gli infortuni sia dell’assicurazione militare, l’assicuratore contro gli infortuni comunica all’assicurazione militare l’ammontare della propria rendita o della rendita suppletiva. Ambedue gli assicuratori determinano la loro rendita secondo le rispettive disposizioni legali in vigore. 6 ...79 78 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). 79 Abrogato dal n. I dell’O dell’11 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3937). |