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Art. 8 Assicurazione di base facoltativa 30
1 Sono considerati pensionati ai sensi dell’articolo 2 della legge gli assicurati a titolo professionale che sono pensionati regolarmente o anticipatamente. 2 La domanda di adesione all’assicurazione di base facoltativa deve essere notificata per scritto all’assicurazione militare nel corso dell’ultimo anno di servizio, ma al più tardi entro due mesi dopo il pensionamento. L’ammissione avviene senza alcuna riserva al momento del pensionamento. 3 Il recesso dall’assicurazione di base facoltativa è possibile in ogni momento mediante dichiarazione scritta. Il recesso può avere effetto al più presto il mese successivo alla dichiarazione. È esclusa la riammissione. 30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 20176345). |