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Art. 1 Servizio militare e servizio di protezione civile
1 Compie un servizio militare obbligatorio o volontario ai sensi dell’articolo 1a capoverso 1 lettera a della legge, chiunque adempie gli obblighi militari conformemente alla legge militare del 3 febbraio 19954 e all’ordinanza del 22 novembre 20175 concernente l’obbligo di prestare servizio militare.6 2 ...7 3 Compie un servizio di protezione civile obbligatorio o volontario ai sensi dell’articolo 1a capoverso 1 lettera a della legge, chiunque adempie gli obblighi di protezione civile conformemente alla legge federale del 20 dicembre 20198 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile e all’ordinanza dell’11 novembre 20209 sulla protezione civile.10 4 Non sono considerati servizio militare o servizio di protezione civile, segnatamente, l’adempimento degli obblighi fuori servizio per la manutenzione del vestiario, dell’equipaggiamento personale e dell’armamento nonché i lavori di preparazione in vista del servizio militare o di protezione civile. 6 Nuovo testo giusta l’all. 7 n. II 8 dell’O del 22 nov. 2017 concernente l’obbligo di prestare servizio militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7405). 7 Abrogato dal n. I dell’O del 19 nov. 1997, con effetto dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2751). 10 Nuovo testo giusta l’all. 6 n. II 2 dell’O dell’11 nov. 2020 sulla protezione civile, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5031). |