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Art. 11 Ospedali, case di cura e centri d’accertamento medico 38
1 Sono considerati ospedali conformemente all’articolo 22 capoverso 3 della legge gli stabilimenti svizzeri e i reparti di quelli destinati alla cura ospedaliera di affezioni o all’esecuzione ospedaliera di misure di rieducazione medica, se sono posti sotto una direzione medica permanente, dispongono del necessario personale curante specializzato e delle installazioni mediche adeguate allo scopo.39 2 Sono considerate case di cura conformemente all’articolo 22 capoverso 3 della legge gli istituti destinati alla terapia successiva o alla cura in ambito ospedaliero che, posti sotto direzione medica, dispongono del necessario personale specializzato e delle installazioni adeguate allo scopo.40 3 Sono considerati stabilimenti di ricovero gli istituti pubblici o riconosciuti di utilità pubblica non compresi nei capoversi 1 e 2, che offrono ricovero, cura e assistenza agli infermi e agli anziani. 4 Sono considerati centri di accertamento medico le istituzioni come quelle dell’assicurazione per l’invalidità e dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, che effettuano l’accertamento dei provvedimenti medici e professionali necessari per il miglioramento o il mantenimento della capacità lavorativa. 38 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). 39 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). 40 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). |