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Art. 16 Guadagno assicurato in caso d’indennità giornaliera
1 È considerato guadagno assicurato la somma delle prestazioni dovute all’assicurato come rimunerazione di un’attività lucrativa principale o accessoria. È convertito in guadagno annuo e diviso per 365. 2 È considerato guadagno assicurato per i dipendenti il salario al lordo dei contributi del lavoratore alle assicurazioni sociali. I contributi del datore di lavoro non sono considerati. 3 È considerato guadagno assicurato per gli indipendenti il reddito netto aziendale, che nella contabilità commerciale risulta dal bilancio di esercizio e negli altri casi dal reddito lordo detratti i costi di produzione e, se del caso, gli ammortamenti, le perdite e le riserve. Se il reddito netto, segnatamente nella fase di costituzione dell’impresa, è eccessivamente basso, è considerato guadagno assicurato il valore obiettivo della prestazione di lavoro prodotta per l’impresa dall’assicurato. 4 Fatta eccezione per gli assegni familiari secondo la legge del 24 marzo 200658 sugli assegni familiari le indennità supplementari regolari come quelle per ore supplementari, lavoro domenicale, notturno o a turni, l’indennità supplementare di rischio e l’indennità di residenza sono considerate. I redditi in natura e i costi sono valutati secondo i prontuari valevoli in materia fiscale.59 5 È considerato guadagno assicurato per le persone che sono a casa, i figli che collaborano all’economia domestica o nell’impresa familiare senza un salario normale, il salario che dovrebbe essere pagato a un lavoratore estraneo per la stessa attività in seno alla famiglia in questione. 6 Per i contadini indipendenti, il guadagno assicurato è fissato di regola secondo valori determinati sulla base della superficie utile nonché della situazione geografica dell’azienda (montagna o pianura) e dello stato del bestiame. 59 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). |