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Art. 2 Membri del corpo degli istruttori dell’esercito, istruttori della protezione civile e altri membri del personale insegnante dell’esercito 11
1 Sono considerati membri del corpo degli istruttori dell’esercito ai sensi dell’articolo 1a capoverso 1 lettera b numero 1 della legge:
2 Sono considerati istruttori della protezione civile ai sensi dell’articolo 1a capoverso 1 lettera b numero 7 della legge:
3 È altresì considerato al servizio della Confederazione secondo l’articolo 1a capoverso 1 lettera b numero 1 della legge, chiunque partecipa come quadro a scuole e corsi dell’esercito o svolge altre attività per l’esercito e a tale riguardo è vincolato alla Confederazione da rapporti di servizio di diritto pubblico (militare a contratto temporaneo). 11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3937). |