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Art. 20 Contributi alle assicurazioni sociali per gli indipendenti e le persone senza attività lucrativa
1 I contributi del datore di lavoro e del lavoratore dovuti all’AVS, all’assicurazione per l’invalidità e all’ordinamento dell’indennità di perdita di guadagno per un lavoratore indipendente o una persona che non esercita un’attività lucrativa sono calcolati al tasso valevole per i salariati. L’assicurazione militare versa tali contributi alla Cassa federale di compensazione e li conteggia con quest’ultima.64 2 Le disposizioni dell’articolo 6quater e dell’articolo 19 OAVS65 concernenti i contributi dovuti dagli assicurati attivi dopo i 65 rispettivamente dopo i 64 anni e concernenti le rimunerazioni di scarsa importanza provenienti da un’attività accessoria non sono applicabili.66 64 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). 66 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 apr. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2885). |