Art. 28 Visita medica prima del reclutamento
1 Gli organi militari competenti rendono attenti i reclutandi al momento dell’informazione preliminare o alla giornata informativa che, prima delle giornate di reclutamento, possono sottoporsi a una visita medica a carico dell’assicurazione militare ai sensi dell’articolo 63 della legge.72 2 Chiunque desidera sottoporsi a una tale visita deve inviare una domanda scritta alla Sanità militare della BLEs.73 3 La Sanità militare della BLEs decide in merito alla domanda e determina tipo ed entità della visita medica.74 72 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 7 dell’O del 10 apr. 2002 sul reclutamento, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 723). 73 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 apr. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2885). 74 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 apr. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2885). |