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Art. 3 Istruzione premilitare 13
È considerato partecipante all’istruzione premilitare ai sensi dell’articolo 1a capoverso 1 lettera g numero 1 della legge, chiunque è autorizzato a partecipare ai seguenti corsi d’istruzione o corsi per monitori o vi collabora come monitore, funzionario o personale ausiliario:
13 Nuovo testo giusta l’art. 9 n. 2 dell’O del 26 nov. 2003 concernente l’istruzione premilitare, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4599). 14 Introdotta dal n. I dell’O del 30 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3861). |