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Art. 30 Adeguamento del calcolo della riduzione
In caso di modificazione della composizione del concorso delle prestazioni in seguito a una revisione della rendita dell’assicurazione per l’invalidità o dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti nonché in seguito alla concessione o alla soppressione di rendite suppletive, oppure in caso di modificazione degli elementi materiali della decisione di sovraindennizzo, il calcolo delle riduzioni che serve da base per la concessione di indennità giornaliere o di una rendita deve essere adeguato. |