Art. 35a98
1 L’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) gestisce l’assicurazione militare come assicurazione sociale specifica conformemente all’accordo concluso tra l’INSAI e la Confederazione. 2 Nell’ambito dell’accordo l’INSAI stabilisce l’organizzazione e lo statuto del personale. 3 In caso di richieste di risarcimento per affezioni di civili che, secondo la legge militare del 3 febbraio 199599, sono a carico della Confederazione, l’assicurazione militare chiarisce i fatti per il Centro danni del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e, eventualmente, effettua una valutazione medica. 98 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 apr. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2885). |