Art. 5 Attività militare volontaria o sportiva militare fuori servizio
1 È considerato partecipante a un’attività militare volontaria o sportiva militare fuori servizio ai sensi dell’articolo 1a capoverso 1 lettera g numero 3 della legge, segnatamente, chiunque è autorizzato, conformemente alle prescrizioni, a partecipare o collabora come monitore, funzionario o personale ausiliario a:17
2 Nelle manifestazioni militari o sportive militari internazionali, sono considerati partecipanti ai sensi dell’articolo 1a capoverso 1 lettera g numero 3 della legge solo i membri della delegazione svizzera.18 17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3937). 18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3937). |