Art. 10 Coordinamento con le prestazioni della truppa, della Sanità militare della Base logistica dell’esercito (BLEs), della protezione civile, del servizio civile e dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno 34
1 Durante il servizio militare il diritto alla cura nei confronti del servizio medico della truppa prevale sul diritto alla cura nei confronti dell’assicurazione militare. 2 L’assicurazione militare risarcisce le spese per cura medica prestata da personale medico civile e in stabilimenti a cui è ricorso il servizio medico della truppa, il medico responsabile della protezione civile o l’organo competente per il servizio civile, oppure in quelli a cui è ricorso direttamente l’assicurato nei casi urgenti.35 3 L’assicurazione militare risarcisce le spese per visite di accertamento nonché per misure profilattiche durante il servizio o per accertamenti medici effettuati su richiesta di organi delle commissioni per la visita sanitaria. 4 Finché un militare o una persona che presta servizio di protezione civile o servizio civile ha diritto al soldo, a un importo per le piccole spese personali e a indennità secondo la legge federale del 25 settembre 195236 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, il diritto all’indennità giornaliera dell’assicurazione militare è sospeso.37 La perdita d’indennità secondo la legge federale sulle indennità di perdita di guadagno non è risarcita in caso di licenziamento anticipato dal servizio. 34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 apr. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2885). 35Nuovo testo giusta l’appendice 3 n. 8 dell’O dell’11 set. 1996 sul servizio civile, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 2685). 37Nuovo testo giusta l’appendice 3 n. 8 dell’O dell’11 set. 1996 sul servizio civile, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 2685). |