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Art. 13b Rimunerazione delle cure ambulatoriali 48
1 Per la rimunerazione delle cure ambulatoriali l’assicurazione militare stipula con le persone che esercitano una professione medica, il personale paramedico, gli ospedali e le case di cura nonché le imprese di trasporto e di salvataggio convenzioni tariffali e di collaborazione a livello nazionale. Le tariffe per singola prestazione si basano su strutture tariffali uniformi, stabilite a livello nazionale. 2 Il termine per la disdetta di convezioni tariffali e di collaborazione è di almeno sei mesi. 3 La comunicazione dei dati secondo l’articolo 26 capoverso 3bis della legge, la trasmissione dei dati, la sicurezza e la conservazione dei dati sono retti per analogia dagli articoli 59f, 59g e 59i dell’ordinanza del 27 giugno 199549 sull’assicurazione malattie (OAMal).50 48 Introdotto dall’all. n. 3 dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). 50 Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 814). |