|
Art. 19 Contributi dei dipendenti alle assicurazioni sociali
1 Il datore di lavoro, se versa all’assicurato l’indennità giornaliera o la compensa nel salario, deve includerla nel conteggio per la competente Cassa di compensazione, come se fosse un elemento del salario determinante secondo l’AVS. L’assicurazione militare risarcisce al datore di lavoro, insieme all’indennità giornaliera, i contributi del datore di lavoro e del lavoratore inerenti a quest’ultima per l’AVS, l’assicurazione per l’invalidità, l’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno e l’assicurazione contro la disoccupazione.60 2 Se, in via eccezionale, l’indennità giornaliera è versata direttamente all’assicurato, l’assicurazione militare versa i contributi del datore di lavoro e del lavoratore alla Cassa federale di compensazione e li conteggia con quest’ultima.61 3 L’articolo 6quater dell’ordinanza del 31 ottobre 194762 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) concernente i contributi dovuti dagli assicurati esercitanti un’attività lucrativa dopo il raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 194663 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e l’articolo 34d OAVS concernente il salario di poco conto non sono applicabili.64 60 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 20055645). 61 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 20055645). 64 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506). |