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Art. 20 Contributi alle assicurazioni sociali per gli indipendenti e le persone senza attività lucrativa
1 I contributi del datore di lavoro e del lavoratore dovuti all’AVS, all’assicurazione per l’invalidità e all’ordinamento dell’indennità di perdita di guadagno per un lavoratore indipendente o una persona che non esercita un’attività lucrativa sono calcolati al tasso valevole per i salariati. L’assicurazione militare versa tali contributi alla Cassa federale di compensazione e li conteggia con quest’ultima.65 2 L’articolo 6quater OAVS66 concernente i contributi dovuti dagli assicurati esercitanti un’attività lucrativa dopo il raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS67 e l’articolo 19 OAVS concernente il reddito di poco conto proveniente da attività indipendenti esercitate a titolo accessorio non sono applicabili.68 65 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). 68 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506). |