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Art. 21 Deduzioni in caso di spese di vitto e alloggio a carico dell’assicurazione militare
1 La deduzione in caso di ricovero temporaneo in uno stabilimento ospedaliero, in un centro di accertamento medico o in centri di integrazione (esclusi il giorno d’entrata e d’uscita) ammonta, per giorno di soggiorno, al:
2 La deduzione in caso di ricovero prolungato in uno stabilimento ospedaliero, in una clinica psichiatrica, in una casa per anziani e di cura o in un istituto analogo ammonta, per giorno di soggiorno, al:
3 Per i coniugati o le persone sole, che devono provvedere a ragazzi minorenni o in formazione, non viene effettuata nessuna deduzione. |