|
Art. 23 Rendite per un tempo determinato o indeterminato
1 Le rendite d’invalidità sono assegnate per un tempo determinato qualora il grado dell’invalidità non possa essere valutato in modo attendibile e permanente a causa dell’instabilità dell’affezione o delle condizioni di lavoro. 2 Se la rendita insorge dopo che l’assicurato ha raggiunto l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS70, l’assegnazione di una rendita a tempo indeterminato è esclusa.71 71 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506). |