|
Art. 24 Adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari
1 L’anno in cui le rendite sono state assegnate per l’ultima volta con decisione scondo l’articolo 49 LPGA (anno determinante) è determinante per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari ai sensi dell’articolo 43 della legge.72 2 Le rendite sono adeguate in funzione dell’evoluzione percentuale dell’indice dei salari nominali e dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per i beneficiari di una rendita secondo l’anno determinante. 3 Le rendite assegnate per un tempo indeterminato, che sono state calcolate sulla base dell’importo massimo del guadagno annuo assicurato, sono adeguate in funzione del guadagno che sarebbe determinante se non fosse considerato il guadagno massimo. 4 Le rendite fissate per un tempo determinato non vengono adeguate. 5 Tutte le rendite che non sono adeguate e che finora erano calcolate sull’importo massimo del guadagno annuo assicurato sono ricalcolate sul guadagno annuo che avrebbe dovuto servire da base per la determinazione della rendita senza considerare il guadagno massimo assicurato. 6 Il nuovo importo massimo del guadagno annuo assicurato va tutt’al più considerato per tutte le rendite. 7 La comunicazione dell’adeguamento delle rendite avviene con una procedura semplificata secondo l’articolo 51 LPGA.73 72 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3937). 73 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3937). |